
A partire dal mese di settembre 2026, l'INPS ha avviato una revisione dei codici di autorizzazione di numerose imprese del settore impiantistico, sostituendo il codice 5C, riferito alle imprese artigiane impiantistiche che non svolgono lavorazioni in serie, con il codice 5G, associato alle imprese artigiane operanti nell'edilizia.
La modifica, con efficacia dal 1° luglio 2026, potrebbe comportare conseguenze rilevanti sui limiti dimensionali per il riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa impiantistica che svolge prevalentemente attività di installazione di nuovi impianti in edifici di nuova costruzione nell'ambito di cantieri edili.
Confartigianato è intervenuta tempestivamente presso la Direzione centrale Entrate dell'INPS, contestando l'applicazione generalizzata di tale orientamento alle imprese impiantistiche e chiedendo chiarimenti sia sul merito sia sulle modalità operative. A seguito del confronto, l'INPS ha previsto la possibilità, per le imprese interessate, di richiedere il ripristino del codice 5C mediante una dichiarazione di responsabilità relativa all'attività effettivamente svolta.
Con la successiva circolare del 19 ottobre 2026, Confartigianato ha comunicato ulteriori chiarimenti forniti dall'Istituto, che consentono di precisare i criteri da utilizzare per la dichiarazione.
I PRINCIPALI CHIARIMENTI DELL'INPS
1. Quando l'impresa impiantistica può essere considerata non edile?
Secondo i chiarimenti forniti dall'INPS, le imprese artigiane che svolgono prevalentemente attività di riparazione, sostituzione, manutenzione, ristrutturazione o adeguamento di impianti in immobili civili o industriali già esistenti possono essere considerate imprese non operanti nell'ambito delle costruzioni edili.
La precisazione non si applica agli interventi che comportano la demolizione integrale e la ricostruzione dell'edificio.
2. Come si determina la prevalenza dell'attività?
Il criterio confermato dall'INPS si basa sui dati dell'ultimo esercizio concluso. Se almeno il 51% del fatturato complessivo deriva da attività impiantistiche di riparazione, sostituzione, manutenzione o adeguamento svolte in immobili già esistenti, l'impresa può essere considerata non prevalentemente operante nell'ambito della costruzione di edifici.
Per le imprese non tenute alla redazione del bilancio, si fa riferimento ai dati contabili dell'ultimo esercizio concluso.In caso di successive modifiche della prevalenza dell'attività, dovrà essere presentata una nuova dichiarazione.
3. Qual è la scadenza per la dichiarazione?
L'INPS ha chiarito che il 23 ottobre 2026 non costituisce una scadenza perentoria, ma rappresenta una data indicativa a partire dalla quale è possibile procedere con la dichiarazione.
Le imprese che dispongono già degli elementi necessari possono presentarla; quelle che non sono ancora in grado di verificare con certezza i requisiti possono attendere gli ulteriori chiarimenti annunciati.
4. Cosa succede al codice 7B e ai contributi FSBA?
L'INPS ha confermato che la sola presenza del codice di autorizzazione 5G, anziché del 5C, non determina la perdita del codice 7B.
Pertanto, le imprese con meno di 11 dipendenti che mantengono il codice 5G conservano il codice 7B e continuano a versare la contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA), anche quando non siano in condizione di presentare la dichiarazione di responsabilità.
Come comportarsi
Invitiamo le imprese interessate a verificare attentamente:
Confartigianato Imprese Alessandria continuerà a seguire l'evoluzione della questione e a comunicare tempestivamente gli ulteriori chiarimenti, anche in relazione all'inquadramento previdenziale delle imprese con più di 10 dipendenti.
Per informazioni e per valutare la propria situazione aziendale, è possibile essere richiemati compilando il form sottostante con i vostri dati, ovvero contattare i nostri uffici rif. Piero Gulminetti tel. 0131 286501 cell +39 3357840280 e-mail: p.gulminetti@confartigianatoal.it
Cordiali saluti
Confartigianato Imprese Alessandria
Al servizio delle imprese artigiane.
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