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04/07/2024
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RIFORMA DELLO SPORT: SEI PRONTO?

CHIEDI AI NOSTRI ESPERTI UNA CONSULENZA SU MISURA PER GESTIRE LA TUA ATTIVITA' SPORTIVA IN CONFORMITA' ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Il mondo sportivo è stato oggetto nel recente periodo di un intenso lavoro di modifica ad opera del legislatore in particolare con l’emanazione della Legge n. 86/2019 e dei cinque decreti attuativi.
Tra questi particolare importanza assume il D.Lgs. n. 36/2021 del 28.09.2022 e s.m.i. In esso viene proposta una definizione di sport che integra aspetti di relazioni sociali attraverso il riconoscimento del valore culturale ed educativo dello stesso, quale strumento di miglioramento della qualità della vita, funzionale all’inclusione sociale e quindi vicina ai principi del Terzo settore. Viene inoltre ridefinito in maniera sostanziale il quadro normativo del lavoro sportivo attraverso la definizione delle tipologie dei rapporti instaurabili in ambito professionistico e dilettantistico, modificandone gli aspetti fiscali e previdenziali.

Il 1° luglio 2023 è entrata in vigore la nuova normativa del settore sportivo che ha rivoluzionato l'intero settore. Di seguito sintetizziamo i principali contenuti della riforma.

Le associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD / SSD) o Enti del Terzo Settore (ETS), come tali  affiliate ad una - Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva - e i loro collaboratori, sono soggette ai seguenti adempimenti:

  • Revisione / aggiornamento dello statuto e deposito presso Agenzia delle Entrate;
  • Iscrizione nel RASD Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (sportesalute.eu)
  • Raccolta dati anagrafici collaboratori: carta di identità, codice fiscale, informazioni previdenziali e fiscali, e dove previsto casellario giudiziario o autocertificazione dei carichi pendenti;
  • Fino alla soglia di 5.000 euro annui l'importo percepito dal collaboratore é fiscalmente non imponibile, ai fini del calcolo dell’aliquota d’imposta applicabile e delle detrazioni spettanti, ed è sufficiente una comunicazione preventiva; 
  • Dai 5.001 euro a 15.000,00 euro permane la non imponibilità e non cumulabilità fiscale, ma é prevista la imponibilità ai fini previdenziali con l'obbligo di aprire posizione di gestione separata INPS; 
  • Solamente per i dipendenti pubblici è richiesta una comunicazione preventiva della P.A. di appartenenza per svolgere la funziona di collaboratore sportivo al di sotto dei 5.000 euro, da sostituire con una richiesta di autorizzazione preventiva al superamento di tale soglia;
  • Comunicazione di assunzione presso il RASD, entro la fine del mese successivo all'instaurazione del rapporto di collaborazione sportiva;
    N.B. In caso di collaboratori amministrativi la comunicazione di assunzione è preventiva (attraverso i canali convenzionali) così come l'apertura della posizione INAIL;
  • Stesura e firma dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Comunicazione mensile dei compensi e firma della ricevuta di avvenuto pagamento;
  • Al superamento delle soglie di esenzione previste dalla normativa, va effettuata l'iscrizione previdenziale (gestione separata), il versamento contributivo (modello F-24), la stampa del LUL (dove previsto), e l'invio del modello Uniemens;
  • Adeguamento al D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nei casi previsti;
  • Al termine dell'anno fiscale saranno elaborati gli adempimenti annuali (CU, e dove previsto, modello 770 semplificato e autoliquidazione Inail);

Altri adempimenti riguardano il personale.

Il volontario sportivo (art. 29 D.Lgs. 36/2021) è un soggetto tesserato all'associazione/federazione sportiva che in modo personale, libero e gratuito svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il suo tempo e le sue capacità senza scopi di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente a fini di amatoriali e/o di solidarietà.

Per definizione l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, sono ammessi solamente i rimborsi spese, previa predisposizione di un regolamento (o delibera del Consiglio direttivo dell'ente), in cui si stabiliscono le condizioni di rimborso. In assenza di tali disposizioni il rimborso delle spese ai volontari è illegittimo.
Le ultime novità normative introdotte dal D.L. 71/2024, innalzano la soglia dei rimborsi forfettari di spesa fino a 400 euro mensili, ora ammissibili anche per il volontario sportivo il cui comune di residenza coincida con il luogo in cui sono ubicati gli impianti sportivi dell'associazione per la quale presta la sua attività. Anche i suddetti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità fiscale e previdenziale nei limiti anzidetti.

Il decreto introduce inoltre l'obbligo di comunicazione di prestazione per i volontari in un'apposita sezione del RASD entro la fine del mese successivo al trimestre d'impiego.

Si definisce lavoratore sportivo (art. 25 D.Lgs. 36/2021) una persona tesserata ad una federazione che svolge attività sportiva in cambio di un corrispettivo, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico. 
Le figure tipiche sono: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara.

Il rapporto di lavoro del lavoratore sportivo può avere natura subordinata, autonoma, o di collaborazione coordinata e continuativa, purché questa si svolga nel limite di 24 ore settimanali (manifestazioni sportive escluse) e solamente per il settore dilettantistico.

Si definisce collaboratore amministrativo-gestionale di natura non professionale, il soggetto che svolge mansioni di segreteria di un’associazione o società sportiva dilettantistica, come la raccolta delle iscrizioni, la gestione della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non iscritti ad albi professionali.

Scarica in allegato la tabella sintetica rieplogativa del Ministero per lo Sport e i Giovani.



(311_28.07.2023 Lavoro_sportivo.pdf - 2.7 Mb)





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