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26/04/2021
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EMERGENZA CORONAVIRUS: DAL 26 APRILE IL PIEMONTE RITORNA IN FASCIA GIALLA TRANNE CUNEO

Il Piemonte é tornato in zona gialla da lunedì 26 aprile. La nuova classificazione varrà per tutte le province tranne Cuneo, che lo sarà da giovedì 29 aprile.

con il DL N.52 22.04.2021,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.96 del 22.04.2021, il Consiglio dei Ministri, ha introdotto nuove misure per la graduale ripresa delle attività economiche ancora sospese sulla base degli indici di contagio e relativa classificazione a colori del livello di rischio:

Il testo stabilisce il percorso temporale per la riapertura di alcune attività nelle zone gialle (in primis ristorazione; fiere, convegni e congressi; centri termali e parchi tematici e di divertimento; spettacoli aperti al pubblico), integrando e modificando in alcuni punti le disposizioni del DPCM del 2 marzo 2021 che rimane in vigore per le parti non modificate dal decreto appena approvato. Il nuovo decreto avrà efficacia fino al 31 liglio 2021.

Al decreto governativo, é seguita la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte N.16 del DPGR n.51 con cui la Regione ha ratificato quanto stabilito da Governo, pubblicando anche le Linee guida per la riapertura della attività economiche aggiornate. 

Pertanto, fatte salve tali modifiche (di seguito riportate), le restrizioni previste dal DPCM del 2 marzo e i relativi protocolli e linee guida allegati rimangono efficaci. Oltre a stabilire tempi e modalità delle riaperture, il decreto proroga fino al 31 luglio lo stato d’emergenza che altrimenti sarebbe scaduto il prossimo 30 aprile.

Altra novità di rilievo è quella delle “certificazioni verdi” che saranno rilasciate a chi:

  • è stato vaccinato contro il SARS-CoV-2 (validità 6 mesi)
  • è guarito dall’infezione (validità 6 mesi)
  • ha effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (validità 48 ore).

Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

SPOSTAMENTI

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni, nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa. Il decreto chiarisce che le certificazioni verdi si aggiungono, ma non sostituiscono le autocertificazioni già previste dal DPCM del 2 marzo, pertanto continuerà ad essere consentito lo spostamento per motivi di lavoro, salute o necessità, previa autocertificazione.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è inoltre consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione (come di consueto si potranno portare con sé i minorenni sui quali si eserciti la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi).

Nella zona arancione, il medesimo spostamento è consentito all’interno dello stesso comune, mentre nella zona rossa rimane vietato.

Disposizioni per la riapertura di specifiche attività nelle zone gialle

Ristorazione  

Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore.

Pertanto, non cambiano le limitazioni previste per le attività di pizzeria al taglio, rosticceria, pasticceria, gelateria già previste dal DPCM del 2 marzo, salvo che per quelle attività che prevedono all’interno del proprio locale anche la consumazione al tavolo. Questa possibilità viene esclusa dal decreto e pertanto il consumo al tavolo sarà consentito solo all’esterno del locale.

Rimangono, pertanto, consentiti ad esempio il consumo al bancone e il consumo sul posto, purché non vi sia consumo al tavolo e nel rispetto degli orari vigenti. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture  ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Per quanto riguarda le mense e il catering, si evidenzia come queste attività non vengano citate dal nuovo provvedimento. Si ritiene, pertanto, in via interpretativa che queste possano proseguire la propria attività. Risulterebbe, infatti, illogico consentire la prosecuzione della loro attività nelle zone rosse (non essendo questa norma modificata dal decreto-legge) vietandola, invece, nelle zone gialle.

Si tratta, comunque, di un punto non affrontato dal decreto, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di svolgere il servizio in modalità al chiuso. Questo sarà oggetto di richiesta di chiarimento alle istituzioni competenti.

Si segnala, inoltre, che salvo ulteriori provvedimenti governativi, al momento rimangono in vigore le linee guida stabilite nell’allegato 9 del DPCM del 2 marzo per la ristorazione e non possono pertanto applicarsi le linee guida della Conferenza delle Regioni del 15 aprile, non ancora approvate dal Governo.

Centri commerciali

Si segnala, inoltre, che a differenza di alcune bozze del decreto circolate nei giorni scorsi, il testo pubblicato oggi non prevede alcuna riapertura dei centri commerciali e dei mercati il sabato e la domenica. Pertanto, anche nelle zone gialle questi rimangono chiusi (ad eccezione delle attività commerciali previste dal DPCM del 2 marzo: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie).

Palestre e piscine

Dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre (mentre già dal 26 aprile 2021, in zona gialla, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto).

Fiere, convegni e congressi

Dal 15 giugno, in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere, mentre dal 1° luglio 2021 anche dei convegni e dei congressi. È consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Centri termali e parchi tematici e di divertimento

Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.

Spettacoli aperti al pubblico

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e che siano rispettati alcuni limiti sulla capienza consentita.

Per maggiori informazioni, Vi rimandiamo alla lettura del Decreto citato nel testo; in caso di dubbi interpretativi, potete rivolgervi direttamente ai nostri uffici, oppure consultare le nostre FAQ in continuo aggiornamento, ovvero le FAQ pubblicate sul sito del Governo .






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