• Il carrello è vuoto

News

21/06/2022
» Informazioni agli Associati

MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO DI LAVORATORI E PENSIONATI: INDENNITA' UNA TANTUM DI 200 EURO

PER I LAVORATORI AVENTI DIRITTO, L'INDENNITA' SARA' CORRISPOSTA CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI LUGLIO

Con il messaggio 13 giugno 2022, n. 2397 l’Inps ha fornito le “istruzioni contabili” per la corretta gestione del bonus una tantum di 200 euro, fiscalmente esente, previsto dal "Decreto Aiuti" (D.L. 50 del 17 maggio 2022) il quale prevede negli articoli  31, 32 e 33 (scaricabili qui) l’erogazione di un’indennità una tantum per aiutare a superare le difficoltà economiche del periodo, spettante ad alcune categorie di lavoratori subordinati.

L’ art.31 stabilisce che i lavoratori dipendenti (diversi dai domestici) hanno diritto a percepire un’indennità una tantum pari a 200 euro alle condizioni più sotto indicate. Spetterà al datore di lavoro (attraverso il proprio consulente del lavoro) l'onere di erogare il bonus unitamente alla retribuzione del mese di luglio, previa acquisizione di una autocertificazione (in allegato), con la quale il dipendente dichiari, ricorrendone le circostanze:

  1.  “di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
  2.  ovvero di non essere titolare di trattamento pensionistico a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
  3. che il proprio nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza.  

 

Il datore di lavoro conguaglierà successivamente tali importi con i corrispondenti contributi dovuti all’INPS nel flusso Uniemens di agosto 2022. Il bonus spetta a ciascun lavoratore subordinato una sola volta, anche in presenza di più rapporti di lavoro.

Possono accedere all’indennità di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

DIPENDENTI

Per ottenere il bonus i dipendenti devono aver beneficiato per almeno una mensilità nel primo quadrimestre del 2022, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti, pari allo 0,8 % prevista a favore dei lavoratori dipendenti dalla Legge di bilancio 2022. Una misura in favore dei lavoratori con una retribuzione imponibile previdenziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superiore a 2.692 euro al mese (35.000 annui) e con l’ulteriore  condizione che il dipendente non rientri nelle ipotesi di pagamento diretto da parte dell’INPS del bonus di cui al seguente art.32.

PENSIONATI

L’ art. 32 fissa sempre in 200 euro l’una tantum con erogatore direttamente l’INPS a favore dei soggetti, residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro.

ALTRE CATEGORIE

Stessa cifra con erogazione diretta da parte dell’INPS anche per le seguenti categorie:

  1. dipendenti domestici;
  2. co.co.co;
  3. lavoratori autonomi occasionali ( art.2222 c.c.);
  4. lavoratori stagionali;
  5. lavoratori a tempo determinato e intermittenti - con almeno 50 giorni di lavoro nel 2021 - solo con reddito anno 2021 non superiore a 35.000 euro;
  6. lavoratori dello spettacolo;
  7. percettori naspi, dis coll e disoccupazione agricola;
  8. nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza (nei quali però non sia presente nemmeno un solo dipendente beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31);
  9. percettori indennità covid.

 

Per questa macrocategoria di beneficiari dei 200 euro una tantum, nei casi in cui la legge non preveda che l’Istituto debba procedere direttamente d’ufficio ad erogare l’indennità, l'avente diritto dovrà procedere con una domanda all’INPS. Per i casi in cui la richiesta all’INPS sia necessaria, i nostri uffici di Patronato INAPA  sono a disposizione per inoltrare la relativa domanda.

LAVORATORI AUTONOMI

L’ art.33 istituisce infine per gli artigiani e gli altri autonomi iscritti alle gestioni INPS e per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza ai sensi del D.lgs. 504/1994 e D.lgs. 103/1996 un fondo per il sostegno del loro potere di acquisto destinando 500 milioni per finanziarlo. Per conoscere l’entità dell’indennità una tantum e le modalità per incassarla (l’ente erogatore sarà anche qui l’INPS ), serve ancora attendere un decreto Interministeriale Lavoro ed Economia e ulteriori istruzioni. Avranno diritto a questo sostegno al reddito gli artigiani e gli altri autonomi che non hanno fruito dell’indennità ai sensi dell’art.31 e 32 e che abbiano ricevuto nel periodo di imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a 35 mila euro.

Scarica in allegato l'autocertificazione



(188_Autocertificazione_DL 50 2022.pdf - 291 Kb)





Torna indietro