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04/10/2021
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Ministero dell'Interno: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 02.09.2021 in materia di gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio

Il Ministero del'Interno ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 2 settembre 2021 sulla "gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio con le nuove indicazioni sulla formazione, l’informazione per addetti antincendio e docenti".

Il nuovo decreto, che si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio.

Discorso diverso per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili (titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 per le quali è previsto che le nuove disposizioni si applicano limitatamente alla designazione degli addetti al servizio antincendio, alla Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione  incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza e ai Requisiti dei docenti.

Tra i numerosi aspetti trattati dal decreto, che si ricorda entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 4 ottobre 2021), segnaliamo l’allegato I (Gestione della sicurezza antincendio in esercizio) che dà indicazioni in merito all’obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui “principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio”, secondo le indicazioni riportate nell’allegato stesso.

In virtu’ di quanto sopra, tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, “in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, dovranno ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro”. Informazione e formazione “dovranno essere basate sulla valutazione dei rischi e dovranno essere fornite al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa”.

Ricordiamo infine a tutte le imprese che “i corsi di formazione già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”.

Confartigianato Imprese Alessandria è a disposizione delle aziende associate per dettagli e approfondimenti.

Rif. Servizio Sicurezza & Ambiente Filippo Coppo tel. 0131 286532  f.coppo@confartigianatoal.it 

in allegato il testo del DM 02.09.2021



(74_DM_02.09.2021.pdf - 2.4 Mb)





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