il Consiglio dei ministri ha approvato il 24 maggio u.s. il decreto-legge N. 69 (pubblicato in GU n. 124 del 29.05.2024) c.d. "salva-casa" che introduce disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.
Confartigianato vede favorevolmente le misure previste dal decreto, non assimilabili ad un condono edilizio, in quanto essenzialmente finalizzate a rimuovere quegli ostacoli che determinano lo stallo delle compravendite a causa di irregolarità marginali, dando un'adeguata regolamentazione a tutte quelle situazioni minori che impediscono il pieno godimento dei beni immobili, determinate da incertezza del quadro normativo di settore, o che rendono difficile la dimostrazione dello stato legittimo di un immobile, inibendo, conseguentemente, la valorizzazione economica del bene e anche la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico.
Di seguito in sintesi, si riporta l'elenco delle c.d. lievi difformità oggetto dell’intervento normativo:
N.B. le anzidette situazioni di lieve difformità sono nettamente distinte dalle ipotesi di abuso più gravi derivanti da interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire o di SCIA straordinaria.
In particolare, il decreto-legge prevede:
modifiche puntuali al decreto del Testo unico edilizia (articolo 1, comma 1), con riguardo alle seguenti tematiche:
mutamento della destinazione d’uso in relazione a singole unità immobiliari (comma 1, lettera c);
sorte delle opere acquisite dal Comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, (comma 1, lettera d);
tolleranze costruttive (comma 1, lettera e);
superamento della c.d. doppia conforme, limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 34, nonché alle ipotesi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 37 (comma 1, lettere f) e g);
disposizioni relative alle strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, prevedendo che queste possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di legge (di cui all’art. 6, co. 1, lett. e-bis) del DPR n. 380/01), in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità (articolo 2).
In sede di conversione in legge, potranno essere apportate integrazioni e modifiche al decreto, di cui daremo puntuale aggiornamento.
Consulta la scheda esplicativa del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
Scarica la circolare esplicativa dei principali provvedimenti in allegato
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