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24/05/2024
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IL D.L. "SALVA-CASA" APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFARTIGIANATO GIUDICA POSITIVI GLI INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO FAVORENDONE LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE A FRONTE DI LIEVI IRREGOLARITA'

il Consiglio dei ministri ha approvato il 24 maggio u.s. il decreto-legge N. 69  (pubblicato in GU n. 124 del 29.05.2024) c.d. "salva-casa" che introduce disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

Confartigianato vede favorevolmente le misure previste dal decreto, non assimilabili ad un condono edilizio, in quanto essenzialmente finalizzate a rimuovere quegli ostacoli che determinano lo stallo delle compravendite a causa di irregolarità marginali, dando un'adeguata regolamentazione a tutte quelle situazioni minori che impediscono il pieno godimento dei beni immobili, determinate da incertezza del quadro normativo di settore, o che rendono difficile la dimostrazione dello stato legittimo di un immobile, inibendo, conseguentemente, la valorizzazione economica del bene e anche la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico.

Di seguito in sintesi, si riporta l'elenco delle c.d. lievi difformità oggetto dell’intervento normativo:

  1. difformità c.d. “formali”, derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile;
  2. difformità edilizie interne (c.d. “tolleranze”), risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione o segnalazione, rendendo oggi difficile comprovare lo stato legittimo dell’unità immobiliare;
  3. difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della c.d. “doppia conformità” che, richiedendo la conformità alla disciplina edilizia vigente sia al momento di realizzazione dell’intervento sia al momento della richiesta del titolo, non consentono di conseguire il permesso o la segnalazione in sanatoria per moltissimi interventi qualificati come parziali difformità, risalenti nel tempo, pur se conformi agli standard urbanistici.

N.B. le anzidette situazioni di lieve difformità sono nettamente distinte dalle ipotesi di abuso più gravi derivanti da interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire o di SCIA straordinaria. 

In particolare, il decreto-legge prevede:

modifiche puntuali al decreto del Testo unico edilizia (articolo 1, comma 1), con riguardo alle seguenti tematiche:

  1. edilizia libera (comma 1, lettera a)) con l’ampliamento delle categorie di interventi che non richiedono alcun titolo abilitativo, né permesso e/o comunicazione, in quanto considerati non eccessivamente impattanti, in particolare con l’introduzione di una specifica lettera riferibile alle opere di protezione dal sole specificando che siano addossate o annesse agli immobili (l’installazione di tende, tende a pergola, pergotenda che prima erano comunque riferibili alla lettera d);
  2. stato legittimo degli immobili (comma 1, lettera b);
  3. mutamento della destinazione d’uso in relazione a singole unità immobiliari (comma 1, lettera c);

  4. sorte delle opere acquisite dal Comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, (comma 1, lettera d);

  5. tolleranze costruttive (comma 1, lettera e);

  6. superamento della c.d. doppia conforme, limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 34, nonché alle ipotesi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 37 (comma 1, lettere f) e g);

  7. disposizioni relative alle strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, prevedendo che queste possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di legge (di cui all’art. 6, co. 1, lett. e-bis) del DPR n. 380/01), in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità (articolo 2).

In sede di conversione in legge, potranno essere apportate integrazioni e modifiche al decreto, di cui daremo puntuale aggiornamento.

Consulta la scheda esplicativa del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Scarica la circolare esplicativa dei principali provvedimenti in allegato 



(309_Protocollato_2024_734.pdf - 142 Kb)





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