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06/01/2022
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EMERGENZA CORONAVIRUS: NUOVE NORME PER IL LAVORO E LA SCUOLA

Con il nuovo decreto, scatterà l'obbligo vaccinale per lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto 50 anni e per il personale universitario di ogni età. Il nuovo provvedimento si appicherà su base anagrafica, a partire dalle classi di età più ricorrenti nelle ospedalizzazioni. 

Dopo il Decreto-legge n. 121/2021 (estensione del green pass e mascherine all'aperto) e il Decreto-legge n. 229/2021 (la "nuova" quarantena per i vaccinati) arriva il terzo provvedimento del Governo in meno di 2 settimane dedicati all'emergenza Covid19 e alle misure per il contenimento del coronavirus.

In particolare con il comunicato stampa del 5 gennaio 2022 il Consiglio dei Ministri annuncia di aver esteso l’obbligo vaccinale a tutti i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, che dovranno guindi munirsi di Green Pass Rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro: la data di entrata in vigore del nuovo obbligo è fissata  al 15 febbraio 2022, in modo da dare tempo ai lavoratori di completare il ciclo vaccinale necessario. Il Decreto legge estende inoltre l'obblico vaccinale, senza limiti di età, al personale universitario che viene così equiparato a quello scolastico.

Nella bozza di decreto trasmessa dal Consiglio di Ministri, si evidenzia che per «tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale» anti Covid si applica a tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che «abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età». L'obbligo varrà dal 15 febbraio, fino al 15 giugno 2022. Saranno esentati solo i casi di «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore.

Super Green Pass

Se tali disposizioni verranno confermate nel decreto di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a partire dal 15 febbraio TUTTI i lavoratori pubblici o privati, dal compimento del 50° anno di età, per andare al lavoro dovranno esibire  il Super Green pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid. Chi non lo avrà, sarà considerato assente ingiustificato e perderà la retribuzione. Tutte le imprese potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde Covid. Viene cioè estesa la misura inizialmente prevista per le Pmi fino a 15 dipendenti. La sostituzione rimane di «10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso». L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione sarà vietato e chi non rispetterà il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1.500 euro

Green Pass Base

L’obbligo del Green Pass base verrà esteso, a partire dal 20 gennaio e fino al 31 marzo 2022, a tutti coloro che accedono ai servizi alla persona (ad es. barbiere, parrucchiere ed estetista) e dal 1° febbraio 2022 esteso anche a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali e di servizi in genere. Le eccezioni possibili verranno individuate entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, "con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona". Solo l'accesso ai negozi rientranti nei servizi considerati essenziali (ad es. alimentari, farmacie), sarà esentato da tale obbligo, rimandendo libero.

Smart working

Il Ministero della Pubblica Ammnistrazione, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private, per raccomandare il massimo utilizzo della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile, la cui validità é stata prorogata fino al 31 marzo 2022 e potrà essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali.

 



(97_BOZZA DL Covid 5 gen 2022 def..pdf - 207 Kb)





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