• Il carrello è vuoto

News

30/12/2021
» Ultime notizie

EMERGENZA CORONAVIRUS: DL “Misure urgenti per il contenimento della diffusione Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”

il 29 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un ulteriore decreto-legge per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Al momento non è disponibile il testo del provvedimento, ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma dal comunicato stampa del Governo, emerge che non è stata prevista l’estensione del green pass rafforzato ai lavoratori del settore pubblico e privato.

A partire dal 10 gennaio 2022 Il green pass rafforzato verrà esteso alle seguenti attività:

  • servizi di ristorazione all’aperto;

  • alberghi e strutture ricettive;

  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

  • sagre e fiere;

  • centri congressi;

  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; 

  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

 

Il green pass rafforzato sarà necessario per accedere anche ai mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Si ritiene che tale previsione si applichi anche agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ma occorrerà attendere la pubblicazione della norma per averne conferma.

Di fatto, dal 10 gennaio scatterà il sostanziale lockdown dei non vaccinati. Chi non ha il Green Pass rafforzato che viene rilasciato esclusivamente a vaccinati e guariti, a partire da quella data, sarà escluso dalle attività sociali, ricreative, sportive e pure dai trasporti. L'unico ambito su cui il "Super Green Pass" non è stato esteso, è di fatto il lavoro (e lo studio), salvo dove vige l'obbligo vaccinale per i dipendenti: la decisione è rimandata al 5 gennaio 2022. 

Il decreto introduce inoltre nuove norme relative alla quarantena. Quest’ultima non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della terza dose.

Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, i suddetti soggetti sono obbligati ad indossare mascherine tipo FFP2 e ad effettuare – solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultimo contatto con un positivo. 

Sarà previsto inoltre che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta, consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Occorrerà comunque attendere la imminente pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale per avere maggiori dettagli sugli ambiti di applicazione del nuovo provvedimento, anche in relazione a modifiche sulle capienze per eventi e impianti.






Torna indietro