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28/09/2021
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GREEN PASS: COSA CAMBIA? OBBLIGHI PER TUTTI I LAVORATORI, REGOLE, CONTROLLI, SANZIONI

VADEMECUM PER AZIENDE E LAVORATORI: AGGIORNAMENTO GUIDA OPERATIVA

Spett.li Aziende associate, come avrete avuto modo di apprendere dai notiziari, con il D.L. 21.09.2021 n.127, il Governo ha esteso l’obbligo del Green Pass anche in ambito lavorativo privato senza distinzione tra piccola, media o grande azienda. Per agevolarvi nella comprensione di chi sono i soggetti obbligati, delle procedure da adottare, dei controlli da effettuare, delle responsabilità in capo al datore di lavoro in caso di omissione di comunicazioni preventive, controlli e quindi del profilo sanzionatorio, riportiamo di seguito un vademecum:

Da quando si applica l’obbligo del Green Pass in ambito lavorativo privato?

Dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (salvo ulteriori proroghe)

Cos’è il Green Pass (Certificazione Verde)?

È una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute (Immuni oppure IO), che contiene un “QR Code” utilizzabile per verificarne autenticità e validità.

La Certificazione ha validità di sei mesi (sulla base delle attuali disposizioni normative) ed attesta una delle seguenti condizioni:

  • aver effettuato la prima dose: la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva;
  • aver completato il ciclo vaccinale e avrà validità di 12 mesi dalla 2^somministrazione
  • essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle 72 ore precedenti o rapido nelle 48 ore precedenti;
  • essere guariti da COVID-19.

Sono esenti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo le indicazioni definite dal Ministero della Salute.

Chi è soggetto obbligato?

Oltre che per tutti i lavoratori dipendenti, è stato sancito l’obbligo del Green pass anche per chiunque lavori con partita Iva, compreso chi presta occasionalmente un servizio, dunque sono soggetti obbligati: titolari, inservienti, collaboratori occasionali, volontari, lavoratori autonomi che si trovino presso terzi per svolgere lavori di riparazione, professionisti chiamati per consulenze o altro, come – ad esempio – architetti, ingegneri, tecnici informatici, idraulici, operai che facciano interventi agli impianti elettrici o del gas, ecc.

Green Pass nelle aziende private

L’obbligo del Green Pass si applica a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato ai fini dell’accesso nei luoghi in cui tale attività si svolge (incluse attività formative, di volontariato, tramite contratti esterni, ecc.).

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sono inclusi:

  • aziende private di qualsiasi tipo
  • studi professionali
  • titolari di partita IVA
  • datori di lavoro, soci
  • collaboratori esterni
  • tassisti
  • conducenti di mezzi di trasporto
  • colf
  • baby sitter
  • badanti

Cosa deve fare il Datore di Lavoro?

  1. Entro il 15/10/2021 definire le modalità operative per effettuare le verifiche del possesso del Green Pass per chi accede ai luoghi di lavoro;
  2. Nominare con atto formale (delega) i soggetti incaricati dell’accertamento.
  3. Dal 15/10/2021 verificare il possesso del Green Pass da parte di chi accede ai luoghi di lavoro utilizzando la applicazione per su smartphone «VerifiCa19»;

La verifica potrà essere effettuata anche a campione, ma “prioritariamente al momento dell'accesso” ai luoghi di lavoro: parrebbe quindi possibile non verificare a tappeto tutto il personale, ma procedere anche in modo casuale o predisponendo piani di controlli  con modalità personalizzate, sulla base delle esigenze aziendali.

NB: nei confronti dei lavoratori esterni (es. appaltatori), la verifica deve essere effettuata anche dal Datore di Lavoro degli stessi, oltre che dal Datore di Lavoro titolare dei luoghi in cui andranno ad operare.

Quali sono le conseguenze sui lavoratori in mancanza di Green Pass

Si segnalano - in particolare - due situazioni che potrebbero presentarsi, con conseguenze differenti per il lavoratore

1. il lavoratore accede abusivamente ai luoghi di lavoro senza disporre di Green Pass:

viola il D.Lgs. n. 127/2021 ed è quindi soggetto a sanzione amministrativa e a sanzioni disciplinari, in conformità al Contratto Nazionale di Lavoro vigente, e alla Legge n. 300/1970

2. il lavoratore comunica preventivamente la mancanza di Certificazione Verde e non accede abusivamente:

viene considerato assente ingiustificato, non percepisce lo stipendio, ma conserva il posto di lavoro e non è soggetto a sanzioni disciplinari

Per quanto riguarda l’accesso ai luoghi di lavoro dei lavoratori che non dispongono del Green Pass e che non lo hanno comunicato all’azienda, l’articolo 3 comma 8 del Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 così dispone:

“8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 [da 600 a 1.500 euro] e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore”.

Dunque chi accede, abusivamente, al luogo di lavoro senza Certificazione verde è quindi soggetto a sanzione amministrativa e a sanzioni disciplinari, in conformità al Contratto Nazionale di Lavoro vigente, e alla Legge n. 300/1970.

Le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di Polizia, del personale ispettivo dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Ispettorato del lavoro.

Diverso è il caso di chi viceversa, in modo contrattualmente e legalmente corretto, informa l’azienda di non essere in possesso del Green Pass prima di accedere in azienda.

In tal caso si applica invece il comma 6, che così dispone:

“6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conserva-zione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Pertanto se il lavoratore comunica preventivamente di non essere in possesso del Green pass, non potrà accedere e verrà considerato assente ingiustificato fino al momento in cui provvederà ad esibire la Certifica-zione Verde, o in mancanza, fino al 31 dicembre 2021.

In questo caso però non vi sono conseguenze disciplinari, e si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In ogni caso si tratta di assenza ingiustificata che fa venir meno il diritto alla retribuzione e a qualunque altro compenso od emolumento comunque denominato.

Modalità di controllo

Le modalità di verifica prevedono l’utilizzo dell’app “VERIFICAC19” che è scaricabile sia da:

AppStore (https://apps.apple.com/app/verificac19/id1565800117

che da PlayStore (https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19 )

E’ un’applicazione che consente di verificare l’autenticita’ e la validità delle Certificazioni senza la necessità di avere una connessione Internet e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Per verificare la Certificazione il verificatore dovrà scansionare il “QR CODE” (digitale o cartaceo) tramite l’app che fornirà tre possibili risultati:

1.   SCHERMATA VERDE: la Certificazione è valida per l’Italia e l’Europa;

2.   SCHERMATA AZZURRA: la certificazione è valida solo per l’Italia;

3.   SCHERMATA ROSSA: la Certificazione non è ancora valida o scaduta o c’è stato un errore di lettura.

Quali dati vengono letti

La lettura del QR CODE non rileva l’evento sanitario che ha generato la Certificazione (tampone, vaccino o guarigione); le uniche informazioni personali visibili al verificatore saranno quelle necessarie ad accertare la validità della certificazione.

Comportamenti vietati

L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in nessun caso, la raccolta di altri dati (es. periodo di validità del certificato o modalità di ottenimento)

Infatti, non è consentito ai Titolati del trattamento conservare i dati dell’interessato. L’unico soggetto deputato alla conservazione è il Ministero della Salute in qualità di “titolare del trattamento”.

Non è inoltre permesso accedere alle informazioni in merito ai presupposti – vaccino, guarigione o tampone – che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza così come anche chiedere copia delle certificazioni da controllare o controllate.

Sanzioni per l’azienda

Datori di Lavoro che non dispongono controlli e verifiche sul possesso del Green Pass: da 400 € a 1.000 €

Confartigianato Imprese Alessandria resta a Vs. disposizione per ogni chiarimento e per assistervi nella definizione delle modalità di gestione degli obblighi in oggetto.

Riferimento: Filippo Coppo – Ufficio Sicurezza & Ambiente – ( 0131-286532  f.coppo@confartigianatoal.it

Cordiali saluti

Confartigianato Imprese Alessandria

Scarica l'aggiornamento della guida operativa



(70_DL_21.09.2021_n.127(GreenPass).pdf - 1.7 Mb)

(71_Fac simile Comunicazione al personale.doc - 29 Kb)

(72_Fac simile delega.docx - 27 Kb)

(76_Guida controlli Green Pass v2.pdf - 1.7 Mb)





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