COSA PREVEDE LA NORMATIVA
Entro il 22/02/2022 (termine previsto da ultimo dalla D.G.R. n. 27 – 2902 del 19/02/2021) le imprese iscritte con tale codice, operanti nel settore della manutenzione del verde pubblico e privato, avevano l’obbligo di provvedere a comunicare al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente il nominativo del Responsabile tecnico, ossia del soggetto avente idoneo rapporto di immedesimazione con l'azienda (titolare, socio lavoratore, legale rappresentante, dipendente, familiare collaboratore) in possesso di uno dei seguenti requisiti alternativi previsti dalla DGR 12 aprile 2019, n. 39-8764:
A) attestato di qualificazione professionale regionale di Manutentore del verde rilasciato in esito a percorsi formativi autorizzati e riconosciuti ai sensi dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2018;
B) iscrizione nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 s.m.i.;
C) qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR associate alla qualificazione di Manutentore del verde - ADA 1.242.806 e ADA 1.242.805 quali:
D) laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
E) master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
F) diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
G) iscrizione negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
H) qualifica pubblica di livello minimo 4 EQF (European Qualifications Framework –Quadro Europeo delle
Qualifiche) riconducibile alle ADA del QNQR ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline
agrarie e forestali;
I) qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
In relazione ai requisiti sopraelencati si precisa che gli stessi devono essere posseduti alla data del suddetto
termine (22/02/2022).
Nell’ipotesi in cui l’attività corrispondente al codice Ateco 81.30 non venisse più esercitata, ovvero qualora l’azienda non fosse in possesso dei suddetti requisiti, dovrà essere inoltrata una pratica telematica di cessazione di tale attività al Registro delle Imprese con decorrenza dal 22/02/2022.
In assenza di comunicazione del nominativo della persona evente i requisiti di cui sopra, necessari per essere nominato Responsabile Tecnico dell'azienda, il Registro Imprese procederà d'ufficio alla cessazione dell’attività di cui al codice Ateco 81.30 e, nel caso di impresa artigiana, sussistendone i presupposti, alla contestuale disannotazione della qualifica artigiana dell’impresa con conseguente cancellazione dei soggetti interessati (titolare/soci/coadiuvanti) dagli Elenchi previdenziali artigiani (INPS).
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